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Shisha bar : la regolamentazione normativa di ADM

Narghilè Shisha
Shisha bar : la regolamentazione normativa  di ADM

Finalmente lo stato ha pensato di regolamentare il consumo di tabacco da narghilè nei locali istituendo l'obbligo di patentino per tutti quei  locali dove si fuma il narghilè.

in allegato la circolare che la Fit ha diramato a tutti gli associati:

  

In data 8 agosto u.s. l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato sul proprio sito la circolare n. 28/2022 intitolata “Autorizzazione a mezzo di patentino per la vendita di melassa per narghilé e tabacco per pipa ad acqua finalizzata al successivo consumo in loco a mezzo di appositi dispositivi” 

Viene preliminarmente ribadito che tali prodotti (melassa per narghile e tabacco per pipa ad acqua) rientrano nell’inquadramento fiscale riferibile ai tabacchi e, come tali, devono essere iscritti in tariffa nella categoria “altri tabacchi da fumo”, distribuiti dai depositi e venduti al pubblico esclusivamente da rivendite di tabacchi e patentini. Allo stesso tempo non e consentita la vendita on line ed e previsto che i suddetti prodotti siano muniti di contrassegni di legittimazione nonché di avvertenze sanitarie.

La circolare si prefigge di regolamentare il fenomeno dei c.d. “shisha bar”, ossia i pubblici esercizi (ossia bar e altri esercizi dotati di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande) nei quali viene effettuata la vendita dei prodotti in parola finalizzata al consumo sul posto attraverso la messa a disposizione da parte dell’esercente di specifici dispositivi (narghile e pipe ad acqua).

Dalla disamina preventiva effettuata dall’Agenzia, emerge infatti che in molti casi i suddetti “shisha bar” opererebbero in assenza di un’autorizzazione alla vendita rilasciata dall’Agenzia stessa e che frequentemente i prodotti messi a disposizione della clientela provengono da canali di approvvigionamento irregolari o comunque non ufficiali.

Al fine di consentire l’emersione di tale segmento di mercato e di ricondurlo ai meccanismi di legge, l’Agenzia ha individuato la possibilita di rilasciare un’autorizzazione specifica denominata “patentino speciale” alle seguenti condizioni:

1)      può essere richiesta solo dai pubblici esercizi con somministrazione cibi e bevande (bar, ristoranti ecc.).

2)      e un titolo che legittima l’esercente esclusivainente alla vendita finalizzata al consumo sul posto di melassa per narghile e tabacco per pipa ad acqua (e non per gli altri tabacchi);

3)     il richiedente deve possedere i requisiti soggettivi di onorabilita gia previsti per ie tabaccherie (no condanne, no pendenze fiscali ecc.)

4)      il locale deve essere dotato di zona fumatori secondo le prescrizioni della Legge Sirchia.

Di seguito si riportano i principali passaggi della circolare rinviando alla lettura della stessa ogni eventuale ulteriore approfondimento.

Istanza

Analogamente a quanto previsto per i patentini ordinari, il richiedente dovra presentare all’Ufficio dei monopoli competente un’istanza per il rilascio del patentino speciale, con l’indicazione dei riferimenti identificativi del soggetto titolare dell’esercizio e dell’esercizio stesso. L’istanza dovra essere corredata da una perizia giurata riportante la rappresentazione della zona di riferimento, l’indicazione della zona proposta e della rivendita piu vicina, una planimetria del locale con indicazione delle aree destinate alla somministrazione e, inline, l’attestazione di conformita dellocale alle prescrizioni della legge Sirchia. Contestualmente dovra essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente (c.d. autocertificazione) finalizzata ad attestare i requisiti richiesti, quali la titolarita del pubblico esercizio, la sussistenza dei titoli autorizzativi riferibili al locale e il possesso dei requisiti soggettivi gia sopra richiamati.

Autorizzazione

Per quel che concerne l’iter autorizzativo, si precisa che l’Ufficio dei monopoli competente, valutata positivamente l’istanza ricevuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento sia al richiedente che al titolare della rivendita piu vicina il quale avrà 15 giorni di tempo per eventuali osservazioni. Analoga comunicazione sara inviata agli altri soggetti controinteressati. il provvedimento conclusivo sara quindi inviato oltre che al suo destinatario anche a tutti i soggetti che hanno partecipato al procedimento.

Ai fini dell’autorizzazione, rispetto a quanto previsto per i patentini ordinari, non trovano applicazione ie previsioni che subordinano il rilascio del patentino speciale alla necessita che il pubblico esercizio effettui un orario prolungato, al fatto che non osservi il giorno di riposo settimanale (o che lo osservi in giornata diversa rispetto a quello delle rivendite vicine), al rispetto obbligatorio della distanza minima di 100 metri dalla rivendita piu vicina, alla particolare ubicazione e dimensione dell’esercizio stesso nonché alla presenza di eventuali distributori automatici ubicati presso le rivendite piu vicine.

Regole di funzionamento, obblighi e divieti

In linea di principio valgono le medesime regole di funzionamento previste per i1 patentino, con alcune specifiche deroghe.

Il patentino speciale e obbligato a prelevare esclusivamente dalla rivendita di aggregazione indicata ne1 provvedimento autorizzatorio. La quantificazione dell’aggio che la rivendita di aggregazione volesse riconoscere al titolare del patentino speciale e rimessa agli accordi tra ie parti.

L’effettuazione degli ordini presso la rivendita di aggregazione deve avvenire utilizzando i modelli U88PAT, avendo cura di conservare copia degli stessi per 5 anni.

In virtù di tale patentino speciale, come gia detto, il titolare potra effettuare la vendita dei suddetti prodotti finalizzata al consumo sul posto e non potra invece effettuare la vendita per asporto. Allo stesso modo non e consentito l’asporto della quantita di prodotto residuo da parte di chi abbia precedentemente consumato.

L’autorizzazione ha una validita biennale e può essere rinnovata su istanza dell’interessato.

Il titolare del patentino speciale e tenuto ad effettuare la vendita del prodotto al prezzo di tariffa, fatti salvi eventuali ulteriori corrispettivi applicati a sua discrezione per il servizio di consumo.

Trovano applicazione le medesime norme sul divieto di vendita ai minori e sull’obbligo di richiedere il documento d’identita nei casi di dubbio sull’eta dell’acquirente.

E vietata presso l’esercizio, inoltre, la vendita di foglie, infiorescenze o olii di canapa sativa ovvero di altre sostanze con efficacia drogante o psicotrope.

Infine, il titolare del patentino deve comunicare al conpetente Ufficio dei monopoli l’eventuale rinuncia all’autorizzazione ed e tenuto a rispettare le disposizioni di cui al’artico1o 6 della legge l 293/57 e, per quanto applicabili, le norme relative ai doveri da osservarsi da parte dei rivenditori.

Possibile esercizio contestuale del patentino ordinario e speciale

Oltre all’ipotesi in cui il pubblico esercizio sia interessato ad ottenere esclusivamente il patentino speciale, e possibile che nel medesimo esercizio si possa effettuare contestualmente anche la vendita del tabacco a mezzo patentino ordinario.

Le ipotesi sono 2:

a)     II pubblico esercizio e gia autorizzato come patentino ordinario: l’esercente interessato a vendere anche la melassa per narghile ed il tabacco per pipa ad acqua da consumarsi sul posto, dovra presentare apposita istanza e, in caso di esito positivo dell’istruttoria per sussistenza dei requisiti sopra descritti, l’Ufficio dei monopoli competente provvedera ad integrare l’autorizzazione gia esistente (patentino ordinario) con altra autorizzazione (patentino speciale).

b)      il pubblico esercizio richiede contestualmente il rilascio del patentino ordinario e di quello speciale: in questo caso le relative istanze saranno presentate contestualmente e troveranno applicazione le prescrizioni specifiche applicabili rispettivamente a1 patentino ordinario e a quello speciale. In caso di esito positivo di entrambe le richieste, l’autorizzazione fara menzione di entrambe le attivita assentite.

Si fa infine presente che l’Agenzia, at fine di procedere ad una progressiva applicazione della regolainentazione in oggetto, ha previsto che la stessa produca effetti a partire dal  1 gennaio 2023 riservandosi di emanare ulteriori provvedimenti.